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Associazione Medica Mondiale (AMM)
Dichiarazione
di Helsinki
Principi etici per la ricerca
medica che coinvolge soggetti umani
Adottata dalla 18a Assemblea Generale dall’AMM a
Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 ed emendata dalla 29a Assemblea
Generale a Tokyo, Giappone, nell'ottobre 1975, dalla 35a Assemblea
Generale a Venezia, Italia, nell'ottobre 1983, dalla 41a Assemblea
Generale a Hong Kong, nel settembre 1989, dalla 48a Assemblea
Generale a Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nell’ottobre 1996 e dalla
52a Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia, nell’ottobre 2000.
A. Introduzione
1.
L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato la Dichiarazione di
Helsinki come dichiarazione di principi etici che forniscano una guida per i
medici e per gli altri partecipanti ad una ricerca medica che coinvolge soggetti
umani. La ricerca medica che coinvolge soggetti umani include la ricerca su
materiale umano identificabile o su altri dati identificabili.
- E’ dovere del medico
promuovere e salvaguardare la salute delle persone. Le sue conoscenze e la
sua coscienza sono finalizzate al compimento di questo dovere.
- La Dichiarazione di Ginevra
dell'Associazione Medica Mondiale impegna il medico con le parole "La
salute del mio paziente sarà la mia preoccupazione principale", e il
Codice Internazionale di Etica Medica dichiara che "Un medico dovrà
agire solo nell'interesse del paziente quando fornisca una cura medica che
possa avere l’effetto di indebolire lo stato fisico e mentale del
paziente".
- Il progresso medico è
fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve basare in qualche misura
su una sperimentazione che coinvolga soggetti umani.
- Nella ricerca su soggetti
umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano
devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società.
- Lo scopo primario della
ricerca medica che coinvolga soggetti umani è quello di migliorare le
procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e di comprendere
l'eziologia e la patogenesi della malattia. Anche i più comprovati metodi
preventivi, diagnostici e terapeutici devono continuamente essere messi in
discussione mediante la ricerca sulla loro efficacia, efficienza,
accessibilità e qualità.
- Nella pratica medica
corrente e nella ricerca medica, la maggior parte delle procedure
preventive, diagnostiche e terapeutiche implicano rischi ed aggravi.
- La ricerca medica è
sottoposta agli standard etici che promuovono il rispetto per tutti gli
esseri umani e proteggono la loro salute e i loro diritti. Alcuni soggetti
di ricerca sono vulnerabili e richiedono una speciale protezione. Devono
essere riconosciuti le particolari necessità di coloro che sono
economicamente e medicalmente svantaggiati. Una speciale attenzione è pure
richiesta per coloro che non possono dare o che rifiutano il consenso
personale, per coloro che possono essere esposti a dare il consenso sotto
costrizione, per coloro che non beneficeranno personalmente dalla ricerca e
per coloro per i quali la ricerca è associata alla cura.
- I ricercatori devono essere
al corrente dei requisiti etici, giuridici e regolatori della ricerca sui
soggetti umani, sia i requisiti nazionali sia quelli internazionali, ove
applicabili. Nessun requisito nazionale di natura etica, giuridica o
regolatoria deve poter ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per i
soggetti umani esposte in questa Dichiarazione.
B. Principi basilari per tutta la
ricerca medica
- Nella ricerca medica è
dovere del medico proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la dignità
del soggetto umano.
- La ricerca medica che
coinvolge soggetti umani deve essere conforme ai principi scientifici
universalmente accettati e deve essere basata su una approfondita conoscenza
della letteratura scientifica, di altre rilevanti fonti di informazione, e
su un’adeguata sperimentazione in laboratorio e, ove appropriato,
sull’animale.
- Un’appropriata cautela
deve essere posta nella conduzione di ricerche che possano incidere
sull'ambiente, e deve essere rispettato il benessere degli animali
utilizzati per la ricerca.
- Il disegno e l'esecuzione di
ogni procedura sperimentale che coinvolga soggetti umani devono essere
chiaramente descritti in un protocollo di sperimentazione. Tale protocollo
deve essere sottoposto ad esame, commenti, orientamenti e, dove previsto,
all’approvazione da parte di un comitato etico di revisione appositamente
istituito, che deve essere indipendente dal ricercatore, dallo sponsor e da
qualsiasi altro tipo di indebita influenza. Questo comitato indipendente
deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti della nazione in cui la
sperimentazione è condotta. Il comitato ha titolo per monitorare i trial in
corso. Il ricercatore ha l’obbligo di fornire le informazioni di
monitoraggio al comitato, specialmente quelle relative agli eventi avversi
seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al comitato, per la revisione, le
informazioni relative a finanziamento, sponsor, appartenenze a istituzione,
altri potenziali conflitti di interesse e incentivi per i soggetti di
sperimentazione.
- Il protocollo di ricerca
deve sempre contenere una esposizione delle considerazioni etiche implicate
e deve recare l’indicazione di conformità con i principi enunciati nella
presente Dichiarazione.
- La ricerca biomedica che
coinvolge soggetti umani deve essere condotta solo da persone
scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente
sul piano clinico. La responsabilità nei confronti del soggetto umano deve
sempre ricadere sul personale medico qualificato e mai sul soggetto della
ricerca, anche se questi ha dato il proprio consenso.
- Ogni progetto di ricerca
medica che coinvolga soggetti umani deve essere preceduto da un'attenta
valutazione dei rischi e degli aggravi prevedibili in rapporto ai benefici
attesi per il soggetto stesso o per altri. Ciò non preclude la
partecipazione di volontari sani ad una ricerca medica. Il disegno di tutti
gli studi deve essere pubblicamente disponibile.
- I medici devono astenersi
dall'intraprendere progetti di ricerca che coinvolgano soggetti umani a meno
che non siano sicuri che i rischi implicati siano stati adeguatamente
valutati e possano essere controllati in modo soddisfacente. I medici devono
interrompere ogni ricerca se i rischi si presentano superiori ai potenziali
benefici o se si è raggiunta già una prova definitiva di risultati
positivi e benefici.
- La ricerca medica che
coinvolga soggetti umani deve essere condotta solo se l'importanza
dell'obiettivo prevalga sui i rischi e gli aggravi connessi per il soggetto.
Ciò è particolarmente importante quando i soggetti umani siano volontari
sani.
- La ricerca medica è
giustificata solo se vi è una ragionevole probabilità che le popolazioni
in cui la ricerca è condotta possano beneficiare dei risultati della
ricerca.
- I soggetti devono essere
volontari e partecipare informati al progetto di ricerca.
- Il diritto dei soggetti di
sperimentazione alla salvaguardia della loro integrità deve essere sempre
rispettato. Deve essere adottata ogni precauzione per rispettare la privacy
del soggetto, la riservatezza sulle informazioni relative al paziente e per
minimizzare l'impatto dello studio sulla integrità fisica e mentale del
soggetto e sulla sua personalità.
- In ogni ricerca su esseri
umani ciascun potenziale soggetto deve essere adeguatamente informato degli
scopi, dei metodi, delle fonti di finanziamento, di ogni possibile conflitto
di interessi, della appartenenza istituzionale del ricercatore, dei benefici
previsti e dei rischi potenziali connessi allo studio, nonché dei fastidi
che esso potrebbe comportare. Il soggetto deve essere informato del diritto
di astenersi dal partecipare allo studio o della possibilità di ritirare il
consenso alla partecipazione in qualsiasi momento senza ritorsioni. Solo
dopo essersi assicurato che il soggetto abbia compreso le informazioni, il
medico deve ottenere dal soggetto il consenso informato, liberamente
espresso, preferibilmente in forma scritta. Se il consenso non può essere
ottenuto per iscritto, deve essere formalmente documentato e testimoniato un
consenso non scritto.
- Nell'ottenere il consenso
informato al progetto di ricerca, il medico deve essere particolarmente
attento quando il soggetto si trovi in una condizione di dipendenza nei suoi
confronti o possa sentirsi costretto a dare il consenso. In questo caso il
consenso informato deve essere ottenuto da un altro medico che conosca bene
la ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente indipendente
nella relazione col soggetto.
- Per un soggetto di ricerca
che sia legalmente, fisicamente o mentalmente incapace di dare il consenso,
o per un minore legalmente incapace, il ricercatore deve ottenere il
consenso informato dal tutore legale, in accordo con la legislazione
specifica. Questi gruppi di soggetti non devono essere inclusi in una
ricerca a meno che la ricerca stessa non sia necessaria per promuovere la
salute della popolazione rappresentata e tale ricerca non possa essere
invece attuata su persone legalmente capaci.
- Quando un soggetto giudicato
legalmente incapace, come un minore, sia capace di dare un assenso alla
decisione di partecipare in una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere
tale assenso in aggiunta a quello del tutore legale.
- La ricerca su individui dai
quali non sia possibile ottenere un consenso, incluso quello rappresentato o
anticipato, deve essere attuata solo se la condizione fisica o mentale che
impedisce di ottenere il consenso è una caratteristica necessaria della
popolazione in studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere soggetti di
ricerca che si trovino in condizioni tali da renderli incapaci di dare un
consenso informato devono essere dichiarate nel protocollo di
sperimentazione per l’esame e l’approvazione da parte del comitato di
revisione. Il protocollo deve dichiarare che il consenso a rimanere nella
ricerca sarà ottenuto non appena possibile da parte dello stesso soggetto o
da un rappresentante legalmente autorizzato.
- Sia gli autori sia gli
editori hanno obbligazioni etiche. Nella pubblicazione dei risultati della
ricerca gli sperimentatori sono obbligati a salvaguardare l’accuratezza
dei risultati. Sia i risultati negativi sia quelli positivi devono essere
pubblicati o resi in qualche modo pubblicamente disponibili. Le fonti del
finanziamento, l’appartenenza istituzionale ed ogni possibile conflitto di
interessi devono essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni di
sperimentazioni non conformi con i principi fissati in questa Dichiarazione
non devono essere accettati per la pubblicazione.
C.
Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche
1.
Il medico può associare la ricerca medica con le cure mediche solo con
il limite che la ricerca sia giustificata da un potenziale valore preventivo,
diagnostico o terapeutico. Quando la ricerca medica è associata con le cure
mediche si applicano degli standard addizionali per proteggere i pazienti che
sono soggetti di ricerca.
- I benefici, i rischi, gli
aggravi e l’efficacia di un nuovo metodo devono essere valutati in
confronto con quelli dei migliori metodi preventivi, diagnostici e
terapeutici attualmente in uso. Ciò non esclude l’impiego di placebo, o
l’assenza di trattamento, negli studi dove non esistono metodi comprovati
di prevenzione, diagnosi o terapia.
- A conclusione dello studio,
ad ogni paziente entrato nello studio deve essere assicurato l’accesso ai
migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici di comprovata
efficacia identificati dallo studio.
- Il medico deve informare
pienamente il paziente di quali aspetti della cura sono correlati con la
ricerca. Il rifiuto di un paziente a partecipare in uno studio non deve mai
interferire con la relazione medico-paziente.
- Nel trattamento di un
paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e
terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso
informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi,
diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi
offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la
sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di
una ricerca disegnata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti
i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno,
pubblicate. Tutte le altre linee-guida di questa Dichiarazione devono essere
seguite.
(traduzione di
Antonio G. Spagnolo)
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